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giurisprudenza

E’ possibile il sindacato del giudice di legittimità qualora vengano attribuite e/o compensate le spese alla parte integralmente vittoriosa (Cass., Sez. VI, Ord., 3 luglio 2020, n. 13706)

In caso di erronea statuizione sulla compensazione delle spese in ragione del totale accoglimento della domanda è possibile il sindacato del giudice di legittimità limitato alla violazione del principio di soccombenza con attribuzione delle spese alla parte interamente vittoriosa. Ciò in ottemperanza ad una giurisprudenza costante della Corte per cui il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle stesse ( conf. Cass. n. 19613/2017).

A cura di Raffaella Bianconi