La clausola contrattuale, inserita nell’accordo quadro predisposto unilateralmente da una grande società per l’affidamento e lo svolgimento di incarichi professionali che preveda l’imposizione di un foro esclusivo, con un significativo aggravio a carico dell’avvocato, è vessatoria ai sensi dell’art. 1341, comma 2, c.c. e pertanto, ove non espressamente approvata, deve essere ritenuta nulla.
A cura di Raffaella Bianconi