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giurisprudenza

In presenza di espressa disposizione statutaria lo Studio Associato è legittimato a riscuotere i crediti del singolo professionista (Cass. Sez. II, Ord., 29 aprile 2020, n. 8358)

La ricorrente, che aveva conferito personalmente mandato ad un avvocato facente parte di uno studio associato, contestava allo studio la legittimazione  alla riscossione del credito maturato dal professionista per il quale era stato originariamente proposto ricorso per decreto ingiuntivo. Sosteneva la ricorrente, da un lato, che il mandato fosse stato conferito in proprio al singolo professionista e, dall’altro, che dallo statuto dell’associazione professionale non emergesse la titolarità in capo alla stessa di riscuotere crediti dei singoli associati.  La Corte di Cassazione, secondo il proprio costante orientamento, ha ricondotto la questione all’alveo della disciplina di cui all’art. 36 c.p.c.. che stabilisce che […] l’ordinamento interno e l’amministrazione delle associazioni non riconosciute sono regolati dagli accordi tra gli associati, che possono attribuire all’associazione la legittimazione a stipulare contratti e ad acquisire la titolarità di rapporti […]. Quindi, soltanto laddove lo statuto lo preveda espressamente, l’associazione è legittimata ad agire per il recupero del credito del singolo professionista associato.Nel caso di specie, non essendo prevista tale facoltà in capo all’associazione professionale è stato ritenuto fondato il ricorso presentato dalla società debitrice del professionista.

A cura di Sofia Lelmi