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giurisprudenza

L’avvocato che ha la propria sede e svolge la propria attività esclusivamente sul territorio italiano a vantaggio di un cliente/consumatore domiciliato in altro Stato può agire a tutela dei propri diritti nella giurisdizione in cui è domiciliato (Cass., Sez. Un., 4 marzo 2021, n. 6001)

Con l’ordinanza n. 6001 del 04 marzo 2021, le Sezioni Unite della Cassazione hanno statuito che il giudice italiano ha giurisdizione per decidere del mancato pagamento del corrispettivo di un’attività professionale svolta in Italia e retribuita in questo Paese, anche se il cliente/consumatore ha il domicilio in altro Stato. Ciò, per il disposto dell’art. 15 della Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007, quando il professionista risieda in un paese diverso da quello del cliente/consumatore e la sua attività sia svolta nel paese in cui il cliente/consumatore non ha domicilio, senza esservi indirizzata.

A cura di Raffaella Bianconi