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giurisprudenza

La nomina di un secondo procuratore nel corso di un giudizio, in assenza di specifica precisazione contraria, non comporta la sostituzione del primo già nominato ma deve intendersi in aggiunta a quest’ultimo (Cass., Sez. I, Ord., 25 settembre 2024, n. 25590)

La Suprema Corte di cassazione conferma il principio secondo il quale la nomina di un nuovo difensore nel corso di un giudizio, in assenza di univoche espressioni contrarie, deve intendersi in aggiunta al difensore precedentemente nominato e non in sostituzione dello stesso; peraltro, il nuovo difensore, secondo il principio del carattere ordinariamente disgiuntivo del mandato, ai sensi dell’art.1716 comma 2 c.c., sarà munito dei medesimi poteri di rappresentanza processuale attribuiti al primo.

In forza di tale principio, la Corte ha dichiarato l’inammissibilità di un ricorso per tardività della notificazione.

Nel caso di specie, parte attrice era risultata soccombente nel giudizio di primo grado ed aveva provveduto all’impugnazione della sentenza di rigetto della domanda proposta. Nel corso del giudizio di appello, tuttavia, parte attrice aveva depositato la nomina di un nuovo procuratore. La Corte di appello aveva rigettato l’appello proposto e condannato parte attrice al pagamento delle spese di causa anche del secondo grado di giudizio. La convenuta, a questo punto, aveva notificato detta sentenza di rigetto dell’appello al primo procuratore nominato.

Il nuovo difensore, quindi, si era avvalso del termine lungo invece di quello breve per esperire l’impugnazione davanti al giudice di legittimità.

La Corte di cassazione, in applicazione del principio sopra enunciato, ha dichiarato inammissibile per tardività della notifica il ricorso proposto; il nuovo difensore avrebbe dovuto riferirsi al termine breve di impugnazione perché la sua nomina non sostituiva quella del precedente difensore ma, stante la mancata espressa previsione nella nuova procura alle liti della revoca con sostituzione del difensore già nominato, la nuova nomina aveva semplicemente determinato l’aggiunta del nuovo difensore al primo.

A cura di Fabio Marongiu