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giurisprudenza

La sottoscrizione digitale irregolare non rende inammissibile la proponibilità del ricorso in appello (Cass. Pen., Sez. V, Ord., 19 gennaio 2023, n. 2250)

La disciplina emergenziale ha proposto la semplificazione del sistema di deposito degli atti giudiziari, “dematerializzando” i depositi ed introducendo nuove norme in materia di inammissibilità, anche in materia di impugnazioni. La funzionalità del nuovo sistema è garantita dalla previsione di cause di inammissibilità dell’impugnazione come indicato dal D.L. 137 del 2020 art. 24 co. 6 sexies. Tali cause operano al di fuori dagli schemi emergenziali ed in aggiunta a quanto previsto dall’art. 591 c.p.p.. Le cause di inammissibilità previste dall’art. 24 co.6 sexies del D.L. 137 del 2020 sono da considerarsi tassative ed insuscettibili di interpretazione analogica. L’omessa sottoscrizione digitale del difensore è una causa di inammissibilità del deposito dell’impugnazione che non può essere, quindi, estesa ai casi di “mera irregolarità” della stessa. Di conseguenza, laddove la sottoscrizione del difensore sia presente, ma irregolare, perché, ad esempio, non riconosciuta valida dal sistema di verifica, da tale irregolarità non si può dedurre l’inammissibilità dell’impugnazione, in quanto tra i motivi tassativi di inammissibilità non è prevista l’irregolarità della sottoscrizione.

A cura di Raffaella Bianconi