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giurisprudenza

Nel rito lavoro l’omessa notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza determina l’improcedibilità dell’appello (Cass. Sez. lav., 2 dicembre 2019, n. 31346)

Con la presente ordinanza la Corte di Cassazione conferma i priori precedenti orientamenti in materia di notificazione nell’ambito del rito lavoro.

Riafferma anzitutto che nel rito lavoro l’appello tempestivamente proposto è improcedibile se manca la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza, poiché in tale ipotesi non è consentito al giudice di assegnare ex art. 421 c.p.c. all’appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell’art. 291 c.p.c. Invero nell’ambito del rito del lavoro il vizio della notificazione omessa o inesistente è insanabile, non essendo consentita la rinnovazione di un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente.

Aggiunge poi che a tale conclusione si deve giungere anche nell’ipotesi in cui fosse precedentemente avvenuta la regolare notifica del provvedimento di fissazione dell’udienza per la decisione sulla proposta richiesta di inibitoria ex art. 283 c.p.c., trattandosi di una fase distinta e autonoma che si conclude con la decisione sull’istanza.

Nel caso di specie veniva regolarmente notificato il decreto di fissazione di udienza sull’istanza inibitoria ex art. 283 c.p.c., ma l’appellante ometteva di notificare il ricorso di appello e il decreto di fissazione di udienza del giudizio di merito e sulla base dei suddetti principi la Suprema Corte di Cassazione, confermava la decisione di improcedibilità dell’impugnazione in appello e rigettava il ricorso con condanna alle spese di lite.

A cura di Silvia Ventura