L’ Avvocato che dissuada un cliente dall’intraprendere una causa ritenuta “persa”, prospettando tutte le questioni di fatto e di diritto poste alla base del proprio parere, non può essere ritenuto responsabile per non aver introdotto il relativo giudizio, a maggior ragione se non ha ricevuto alcuna procura alle liti.
A cura di Raffaella Bianconi