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giurisprudenza

Non incorre in responsabilità professionale l’avvocato che, dopo aver dissuaso il cliente dall’intraprendere una causa ritenuta persa, in assenza di procura alle liti, non introduca la causa sconsigliata (Cass., Sez. III, 23 giugno 2016, n. 13008)

L’ Avvocato che dissuada un cliente dall’intraprendere una causa  ritenuta “persa”, prospettando tutte le questioni di fatto e di diritto poste alla base del proprio parere, non può essere ritenuto responsabile per non aver introdotto il relativo giudizio, a maggior ragione se non ha ricevuto alcuna procura alle liti.

A cura di Raffaella Bianconi