Con la sentenza in commento le sezioni unite della Corte di Cassazione risolvono il contrasto giurisprudenziale che si era formato in ordine ai vizi processuali oggetto di giudicato implicito di primo grado e sulla possibilità o meno che essi siano rilevati d’ufficio nei gradi successivi, pur in assenza di un’impugnazione sul punto da parte di chi ha interesse a farli valere.
Secondo un primo orientamento il rigetto nel merito della domanda da parte del giudice di primo grado non comporta mai una statuizione implicita sui vizi processuali non affrontati in primo grado, con la conseguenza che su di essi non può mai formarsi un giudicato implicito e che pertanto il giudice del gravame, investito dell’appello principale dalla parte soccombente, pur in assenza di un apposito motivo di appello incidentale della parte vittoriosa, ha il dovere di rilevarlo d’ufficio.
In base al secondo orientamento invece, se il giudice di primo grado decide la controversia nel merito omettendo di pronunciarsi d’ufficio sulla sottesa questione processuale, resterebbe precluso l’esercizio del potere di rilievo d’ufficio sulla stessa, per la prima volta, nei gradi successivi, a meno che essa non sia stata oggetto di impugnazione o non sia stata ritualmente riproposta. Devono in ogni caso essere fatte salve le ipotesi in cui è prescritta la rilevabilità d’ufficio in ogni stato e grado e le ipotesi di vizi talmente gravi da pregiudicare interessi di rilievo costituzionale che come tali ben possono essere rilevate d’ufficio anche in difetto di impugnazione.
Le sezioni unite della Corte di Cassazione analizzano nel dettaglio le due posizioni sopra riassunte e le questioni processuali ad esse sottese, rilevando, in estrema sintesi e preliminarmente quanto segue.
A) I vizi c.d. fondanti, che riguardano la struttura ed il funzionamento del processo – tra i quali si annoverano il difetto di legitimatio ad causam, il difetto di interesse ad agire, il difetto delle condizioni di proponibilità dell’azione, il difetto di rappresentanza processuale, le decadenze verificatesi per effetto dello spirare di termini perentori per la proposizione dell’azione, il ne bis in idem, l’esistenza di un giudicato interno o esterno, ove risultante dagli atti del processo, la litispendenza, l’inesistenza della sentenza – sono sempre estromessi dall’area di copertura del giudicato implicito, con la conseguenza che avuto riferimento a tale tipologia di questioni processuali il rilievo d’ufficio nei gradi successivi non può essere neutralizzato per effetto della mancata proposizione dell’impugnazione, né dell’omessa riproposizione ai sensi dell’art. 346 c.p.c., fatto salvo l’effetto preclusivo derivante dall’esistenza di una specifica statuizione del giudice di merito sulla relativa questione processuale e dalla mancata impugnazione al riguardo.
B) Premesso che l’art. 276 c.p.c. evidenzia un rapporto di presupposizione necessaria tra rito e merito, in un’ottica di ragionevole durata del processo e di economia processuale che prescinde da una formalistica e prescrittiva scansione ordinata rito/merito che, pertanto, non esprime un valore cogente nell’ordinamento giuridico: ove il merito sia stato deciso nel senso dell’accoglimento della domanda di parte, senza alcuna specificazione in ordine alla soluzione della questione di rito a monte, la statuizione di merito sottende necessariamente una decisione della questione di rito in senso non ostativo alla decisione di merito; se invece il giudice di merito dichiara di non affrontare la questione pregiudiziale di rito validamente avvalendosi del c.d. criterio decisorio della ragione più liquida (che deve essere sempre esplicitata rendendo la motivazione trasparente in ordine alla scelta di assorbimento), non è ammissibile che sulla questione pregiudiziale di rito volutamente pretermessa e non analizzata dal giudice di primo grado, si formi il c.d. giudicato implicito.
C) Il potere di rivolgere l’istanza ex art. 96 c.p.c., in quanto endoprocessuale, collegato e connesso all’azione od alla resistenza in giudizio, non può essere considerato (salvo il caso eccezionale in cui il suo esercizio sia rimasto precluso per una impossibilità di fatto o di diritto all’articolazione della domanda in quel processo) come potere esercitabile al di fuori del processo e, quindi, suscettibile di essere esercitato avanti ad altro giudice, cioè in via di azione autonoma, con la conseguenza che la domanda così proposta è inammissibile e che tale questione processuale è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo.
Alla luce di tali sintetizzate premesse viene individuato nell’impugnazione il mezzo di reazione idoneo a far riemergere una questione processuale oggetto di decisione implicita ed affermano pertanto il seguente principio di diritto.
Quando il giudice di primo grado decide la controversia nel merito, omettendo tuttavia di pronunciarsi espressamente su un vizio processuale rilevabile d’ufficio, la parte che ha interesse a farlo valere, deve proporre impugnazione sul punto nel grado successivo, pena la formazione del giudicato interno sulla questione processuale in applicazione del principio di conversione del vizio in motivo di gravame ex art. 161, comma 1, c.p.c. e rimanendo precluso al giudice dei gradi successivi il potere di rilevarlo d’ufficio per la prima volta. A tale regola si sottraggono tuttavia le seguenti fattispecie, in relazione alle quali il giudice dei gradi successivi può dunque sempre esercitare il potere di rilievo officioso: a) i vizi processuali rilevabili, in base ad espressa previsione legale, “in ogni stato e grado”; b) i vizi relativi a questioni “fondanti”, la cui omessa rilevazione si risolverebbe in una sentenza inutiliter data; c) le ipotesi in cui il giudice abbia esternato la propria decisione come fondata su una ragione più liquida, che impedisce di ravvisare una decisione implicita sulla questione processuale implicata.
Nel caso di specie la società Alfa promuoveva nei confronti della società Beta un giudizio autonomo con il quale chiedeva di essere risarcita ai sensi dell’art. 96 c.p.c. Nell’ambito del giudizio di primo grado la società Beta rilevava in via pregiudiziale l’inammissibilità della domanda. Il giudice di primo grado rigettava la domanda nel merito senza tuttavia prendere alcuna posizione circa la promossa eccezione processuale. Alfa proponeva appello e Beta non proponeva appello incidentale in ordine all’omessa pronuncia circa l’eccezione processuale di inammissibilità della domanda. La Corte territoriale, a fondamento del rigetto dell’appello principale, rilevava d’ufficio che la domanda risarcitoria ai sensi dell’art. 96 c.p.c., in quanto riconducibile alla più ampia fattispecie della responsabilità aquiliana, avrebbe dovuto essere proposta davanti al giudice della controversia nel corso della quale era stata tenuta la condotta causativa del danno, potendo essere proposta in via autonoma solo nel caso di impossibilità di esercitarla in quel processo e che pertanto essa era inammissibile.
Il ricorso per cassazione promosso da Alfa veniva rigettato sulla base del sopra riassunto principio di diritto.
A cura di Silvia Ventura