La Suprema Corte conferma l’indirizzo per cui la disciplina sul patrocinio a spese dello Stato è applicabile in ogni procedimento civile, pure di volontaria giurisdizione ed anche quando l’assistenza tecnica del difensore non è prevista dalla legge come obbligatoria. Ciò in ragione del rilievo che gli artt. 74 e 75 del D.P.R. n. 115 del 2002, che dettano le disposizioni generali sul patrocinio a spese dello Stato, assicurano la difesa alle persone non abbienti non solo nel processo civile, ma anche negli affari di volontaria giurisdizione, sempre che l’interessato debba o possa essere assistito da un difensore. Tale interpretazione, che discende dalla lettera della legge, è perfettamente coerente con la finalità stessa dell’istituto del patrocinio a spese dello Stato, che, in adempimento del disposto di cui all’art. 24 Cost., comma 3, è volto ad assicurare alle persone non abbienti l’acceso alla tutela offerta dalla giurisdizione in modo pieno e consapevole ed in posizione di parità con quanti dispongono dei mezzi.
A cura di Raffaella Bianconi