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giurisprudenza

Mediazione obbligatoria conclusa con accordo: è dovuto il compenso all’avvocato difensore di chi sia stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato (Cass., Sez. II, Ord., 25 marzo 2024, n. 7974)

In caso di mediazione obbligatoria conclusa con un accordo, l’autorità giudiziaria competente a decidere la controversia deve liquidare le spese in favore del difensore, anche se il cliente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Tanto statuisce l’ordinanza in evidenza in applicazione della sentenza n. 10/2022 della Corte costituzionale. Tale sentenza ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 74, co. II, e 75, co. I, d.P.R. 115/2002 , nella parte in cui escludono che il patrocinio a spese dello Stato sia applicabile all’attività difensiva svolta nell’ambito dei procedimenti di mediazione di cui all’art. 5 , co. 1 bis, D.Lgs. 28/2010 , quando nel corso degli stessi è stato raggiunto un accordo fra le parti, nonché dell’art. 83, co. II del medesimo d.P.R. 115/2002 , nella parte in cui non prevede che, in tali fattispecie, alla liquidazione in favore del difensore provveda l’autorità giudiziaria che sarebbe stata competente a decidere la controversia. Secondo l’ordinanza in parola ciò non preclude al legislatore di poter provvedere in futuro alla attività di integrazione normativa ritenuta opportuna in quanto conseguente alla pronuncia additiva, tuttavia, nelle more, l’autorità giudiziaria competente alla pronuncia sulla causa di merito è tenuta a liquidare le spese al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

A cura di Raffaella Bianconi