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La produzione di documenti falsi in giudizio da parte del difensore non configura il reato di falso ideologico per induzione ex artt.48 e 479 c.p. poiché il giudice non attesta la veridicità del contenuto dei documenti ma ne valuta la rilevanza probatoria; diversa l’ipotesi in cui la falsità concerne la sussistenza di presupposti necessari per l’adozione della sentenza, presupposti senza i quali il provvedimento giurisdizionale non potrebbe essere adottato (Cass., Sez. V Pen., Sent., 22 giugno 2022, n. 24061)

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giurisprudenza
29/07/2022