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Quando l’obbligazione dedotta in giudizio è il compenso dell’avvocato “domiciliatario”, per la determinazione del foro facoltativo, ai sensi dell’art. 20 c.p.c., deve farsi riferimento al luogo in cui il contratto è stato concluso, ossia, a norma dell’art. 1326 c.c., al luogo in cui il proponente ha avuto conoscenza dell’accettazione dell’altra parte; in alternativa la competenza va radicata in capo al giudice del luogo in cui il debitore aveva il proprio domicilio al tempo della scadenza dell’obbligazione, ex art. 1182 c.c., u.c. (Cass., Sez. II, 19 marzo 2019 n. 7674)

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giurisprudenza
29/04/2019